L'Imputato era stato condannato per furto aggravato commesso nel 2010. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per genericità. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando questa decisione. I giudici di legittimità hanno rilevato che l'appello era in realtà ammissibile, poiché il giudice di secondo grado non può dichiarare inammissibile un atto valutandone la fondatezza dei motivi. Di conseguenza, essendosi validamente instaurato il processo, la Cassazione ha potuto accertare la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d'appello. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la condanna per intervenuta prescrizione del reato, in quanto è decorso il tempo massimo previsto dalla legge senza che si sia giunti a una condanna definitiva.
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