Il Ricorrente ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente processo, composto da una fase di cognizione e una di ottemperanza dinanzi al TAR, durato complessivamente oltre due anni e sette mesi. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo per un solo anno di ritardo, calcolando separatamente le fasi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che il processo va considerato in modo unitario e che la sua durata ragionevole complessiva è di un anno. Di conseguenza, detratto questo periodo, il ritardo indennizzabile è di oltre un anno e sette mesi. Poiché la frazione eccedente l'anno supera i sei mesi, essa equivale a un anno intero, portando l'indennizzo a due anni complessivi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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