La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di **accertamento sintetico** per IRPEF, dove l'Agenzia delle Entrate contestava la decisione di un giudice tributario. Quest'ultimo aveva annullato un avviso di accertamento senza esaminare il merito della pretesa fiscale, ritenendo l'appello dell'Agenzia irricevibile per tardività. La Cassazione ha chiarito che il giudice tributario, quando annulla un accertamento per vizi sostanziali, deve comunque valutare la pretesa fiscale nel merito. In particolare, per l'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, si deve applicare la presunzione che le spese siano state sostenute con redditi distribuiti nei cinque anni precedenti. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza e rinviando il caso a un nuovo giudice tributario per una nuova valutazione.
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