Una società ha impugnato un avviso di accertamento per imposte non pagate (IRES, IRAP e IVA), contestando la validità della firma del funzionario e la deducibilità di alcuni costi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la delega di firma al funzionario era pienamente valida. Inoltre, la sentenza definitiva su un anno di imposta precedente non fa stato per l'anno successivo, poiché ogni annualità ha una propria autonomia. Infine, la Cassazione ha confermato che le contestazioni sul raddoppio del contributo unificato non possono essere decise in questa sede, ma richiedono un'impugnazione separata davanti al giudice tributario. La società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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