Un'azienda, condannata a reintegrare un lavoratore licenziato illegittimamente nel 1997, si oppone al pagamento delle somme dovute. L'azienda sostiene che un secondo licenziamento, avvenuto nel 2007 per pensionamento, avrebbe interrotto il diritto del lavoratore. La Corte di Cassazione respinge l'argomento, stabilendo che la questione del secondo licenziamento era già stata decisa in un precedente giudizio. Si è quindi formato un giudicato esterno che impedisce di ridiscutere il punto. La Corte ha respinto anche il ricorso del lavoratore, che chiedeva un calcolo più favorevole del risarcimento. Alla fine, entrambe le parti hanno perso il proprio ricorso e la decisione precedente è stata confermata.
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