Una contribuente, socia di una s.r.l., riceve un avviso di accertamento basato sui maggiori redditi attribuiti alla società in un precedente giudizio. L'Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza contro la società sia definitiva, ma non la produce in tribunale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della socia, stabilendo un principio fondamentale sulla prova del giudicato esterno. Non basta affermare che una sentenza sia definitiva; chi se ne avvale, in questo caso l'Agenzia, ha l'obbligo di produrre in giudizio la copia della sentenza con l'apposita certificazione di passaggio in giudicato. La semplice mancata contestazione da parte del contribuente non è sufficiente a dimostrarlo. Di conseguenza, l'accertamento è stato annullato e il caso rinviato per un nuovo esame.
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