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Getto Pericoloso Di Cose

25 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Reato previsto dall'art. 674 del codice penale, che punisce chiunque provochi emissioni di gas, vapori o fumo capaci di offendere, imbrattare o molestare le persone.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Getto pericoloso di cose e urine del cane: condanna confermata
Un residente ha denunciato la proprietaria dell'appartamento sovrastante per il costante imbrattamento del proprio balcone causato dalle urine del cane. Il Tribunale ha condannato la donna per il reato di getto pericoloso di cose a una pena pecuniaria e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputata. I giudici hanno chiarito che l'omessa custodia dell'animale sul balcone, con conseguente versamento reiterato di deiezioni sul piano sottostante, integra pienamente la fattispecie penale in quanto condotta idonea a imbrattare e arrecare molestia. L'imputata dovrà pagare la pena pecuniaria, le spese processuali e risarcire la parte lesa.
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Inammissibilità del ricorso in cassazione: regole e sanzioni
Due cittadini, condannati in primo grado alla sola pena pecuniaria per il reato di getto pericoloso di cose, hanno proposto appello. Trattandosi di condanna a sola ammenda, la sentenza risultava inappellabile per legge e gli atti sono stati trasferiti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno accertato l'inammissibilità del ricorso in cassazione per motivi procedurali e formali. Il primo imputato ha sollevato contestazioni di mero fatto senza allegare le relative prove. Il secondo imputato ha presentato l'atto con la firma di un avvocato non iscritto all'albo dei cassazionisti. La Corte ha ribadito che la conversione dell'atto non sana la difetto di rappresentanza legale. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Gatti randagi e getto pericoloso di cose: no alla condanna
Una volontaria sfamava periodicamente una colonia di felini mediante scodelle collocate su una via pubblica. Un vicino di casa lamentava la presenza di escrementi ed esalazioni maleodoranti nel proprio giardino privato derivanti dalla concentrazione di animali. Il Tribunale condannava la donna per il reato di getto pericoloso di cose, ritenendo che la cura degli animali le imponesse una posizione di garanzia e di custodia. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio. La Corte ha chiarito il rapporto tra gatti randagi e getto pericoloso di cose: l'accudimento di animali liberi non attribuisce alcuna custodia legale ne l'obbligo di impedire i loro bisogni fisiologici. Inoltre, un giardino privato non rientra tra i luoghi d'uso comune previsti dalla norma incriminatrice.
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Lancio di rifiuti e minacce: stop alla pena ma resta l’ammenda
Un condomino lancia dalla finestra un sacco di rifiuti contenente una bottiglia di vetro al culmine di una lite e minaccia la vicina del piano inferiore intervenuta per protestare. I giudici di merito condannano l'uomo per getto pericoloso di cose e minaccia aggravata. L'imputato ricorre in Cassazione eccependo la presenza di altri condomini nello stabile e la remissione di querela per la minaccia. La Suprema Corte accoglie il ricorso limitatamente alla minaccia, cancellando la pena detentiva per intervenuta remissione di querela. I giudici confermano invece la condanna per getto pericoloso di cose, ritenendo la ricostruzione dei fatti solida e priva di vizi logici.
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Termini di impugnazione penale: ricorso tardivo e sanzione
Un cittadino condannato per il reato di getto pericoloso di cose ha impugnato la sentenza della Corte di Appello davanti alla Corte di Cassazione. Il giudice di secondo grado aveva fissato novanta giorni per depositare la motivazione, rispettando puntualmente la scadenza prefissata. Di conseguenza, il termine di quarantacinque giorni per presentare il ricorso decorreva dalla scadenza del termine di deposito stabilito per il giudice. Il difensore ha però notificato il ricorso con un mese di ritardo rispetto alla scadenza perentoria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende per il mancato rispetto dei termini di impugnazione penale.
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Getto pericoloso di cose: limiti industriali o allarme sociale?
Il Tribunale aveva condannato i vertici di uno stabilimento industriale per il reato di getto pericoloso di cose a causa di forti odori denunciati dai residenti vicini. I giudici di merito avevano basato la condanna sulle lamentele della popolazione, ignorando le perizie tecniche favorevoli all'impianto. La difesa ha impugnato la sentenza dimostrando il possesso di regolari autorizzazioni e il pieno rispetto dei limiti di legge sulle emissioni odorigene. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la condanna con rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un'attività produttiva regolarmente autorizzata, non basta il mero allarme sociale per punire l'impresa, ma serve accertare il reale superamento della normale tollerabilità contemperando le esigenze produttive con il diritto dei vicini.
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Getto pericoloso di cose: no alla tenuità tra condomini
Due vicini di casa versavano continuamente dal proprio balcone acqua sporca ed escrementi di cane sul cortile comune sottostante. Inoltre accatastavano mobili vecchi che causavano la proliferazione di topi vicino all'abitazione della persona offesa. I responsabili hanno proposto ricorso per cassazione invocando la prescrizione, l'inattendibilità dei testimoni e la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha confermato la condanna per il reato di getto pericoloso di cose. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, escluso la prescrizione grazie ai periodi di sospensione e negato la lieve entità a causa della condotta molesta ripetuta nel tempo.
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Getto pericoloso di cose: lanciare una bottiglia costa caro
Un cittadino ha scagliato una bottiglia di vetro all'interno di una piazza pubblica affollata di passanti. I giudici di merito hanno ritenuto tale condotta gravemente rischiosa per la pubblica incolumità, configurando la responsabilità penale per getto pericoloso di cose. L'autore del gesto ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la reale pericolosità dell'azione con motivazioni generiche. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile a causa della manifesta infondatezza e della superficialità delle argomentazioni difensive. La Corte ha ribadito che il lancio di oggetti contundenti in luoghi ad alta frequentazione integra una minaccia concreta per i presenti. Di conseguenza, il ricorrente ha subito la condanna definitiva e l'obbligo di versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Getto pericoloso di cose dal balcone: condanna confermata
Una condomina gettava ripetutamente dal proprio balcone acqua, avanzi di cibo e spazzatura, colpendo le proprietà dei vicini sottostanti. I residenti hanno denunciato le continue condotte e i testimoni hanno confermato gli episodi durante il processo. La donna è stata condannata per il reato di getto pericoloso di cose. L'imputata ha presentato ricorso per contestare la ricostruzione dei fatti e la mancata concessione delle attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che le prove testimoniali non possono essere rivalutate nel giudizio di legittimità e che le attenuanti richiedono una richiesta specifica. La condomina deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Getto pericoloso di cose: condanna annullata per un’ombra
Tre familiari erano stati condannati per il reato di getto pericoloso di cose, accusati di aver lanciato secchiate d'acqua sporca e vasi nella proprietà del vicino. La condanna si basava su riprese notturne che mostravano solo una sagoma indistinta e sul sospetto della vittima. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei tre imputati, annullando la sentenza di condanna. I giudici di legittimità hanno rilevato un grave vizio di motivazione: i giudici di merito non hanno spiegato come siano giunti a identificare con certezza il figlio come autore materiale del lancio, né su quali basi abbiano ritenuto i genitori complici morali dell'azione. Il caso torna alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Getto pericoloso di cose: prescritta la pena ma resta il risarcimento
Il caso riguarda l'ex responsabile di un impianto di smaltimento rifiuti, condannata per rumori molesti e cattivi odori che disturbavano i residenti. La difesa sosteneva che le emissioni rientrassero nei limiti autorizzati. La Cassazione ha chiarito che il reato di getto pericoloso di cose si configura anche se i limiti amministrativi sono rispettati, qualora le esalazioni superino la normale tollerabilità e non si adottino tutti i sistemi di contenimento possibili. Alla fine, la Suprema Corte ha annullato la condanna penale senza rinvio perché i reati sono caduti in prescrizione. Tuttavia, ha confermato la responsabilità civile dell'imputata, che dovrà comunque risarcire i danni per 60.000 euro al comitato dei cittadini e pagare le spese legali.
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Getto pericoloso di cose: colpevoli ma salvi per prescrizione
Il Rappresentante Legale e il Responsabile Tecnico di una società di gestione idrica, insieme a un Dirigente Comunale, sono stati ritenuti responsabili del reato di getto pericoloso di cose. Gli imputati avevano omesso di eseguire le necessarie manutenzioni al depuratore cittadino, consentendo lo sversamento diretto in mare di reflui fognari non depurati ad alta carica batterica. La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza del reato, ribadendo che la condotta omissiva equivale a quella attiva per chi ricopre una posizione di garanzia. Tuttavia, accertato che la condotta illecita è cessata nel 2018 con la riparazione delle condutture, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna poiché il reato è ormai estinto per prescrizione.
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Getto pericoloso di cose: fumi sul vicino e multa da 3000 euro
Il Tribunale ha condannato un uomo alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di getto pericoloso di cose. L'imputato aveva installato una canna fumaria troppo bassa e priva di sistemi di convogliamento, provocando fumi molesti che investivano direttamente l'abitazione del vicino di casa. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo l'assoluzione e lamentando difetti di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare i fatti già accertati nei precedenti gradi. Inoltre, per configurare il reato, il superamento della normale tollerabilità delle emissioni può essere dimostrato anche tramite semplici testimonianze dei vicini. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente deve pagare anche 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Fuliggine nel camino: condanna per getto pericoloso di cose
Un proprietario è stato condannato per il reato di getto pericoloso di cose a causa della fuliggine nera prodotta dal camino della propria abitazione, che si depositava all'interno e all'esterno della casa della vicina. L'imputato ha proposto ricorso sostenendo l'assenza di prove sul nesso causale e contestando l'utilizzo della consulenza tecnica della parte civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la diffusione di polveri sottili rientra nel "versamento di cose" previsto dall'art. 674 c.p., per il quale non occorre il superamento di limiti di legge, ma basta la capacità di molestare o imbrattare. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni.
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Getto pericoloso di cose: lancia vasi al vicino, condanna dura
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per il reato di getto pericoloso di cose. Il soggetto aveva lanciato dei vasi verso il balcone sottostante, proferendo anche insulti. L'imputato aveva presentato ricorso non per negare il fatto, ma per ottenere una pena più mite e il riconoscimento di circostanze attenuanti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e infondato. I giudici hanno sottolineato che la pericolosità intrinseca del gesto e l'assenza di qualsiasi comportamento riparatorio da parte del colpevole giustificavano pienamente la decisione dei precedenti gradi di giudizio, confermando la sanzione e condannandolo al pagamento delle spese.
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Particolare tenuità del fatto: i limiti al ricorso civile
Una cittadina, costituita parte civile, ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato dai reati di minaccia e getto pericoloso di cose. Per le minacce, i giudici avevano applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, mentre per il getto di cose avevano stabilito che il fatto non sussistesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare, ha chiarito che la parte civile non ha interesse a impugnare una sentenza basata sulla particolare tenuità del fatto, poiché tale decisione non produce effetti preclusivi nel giudizio civile di risarcimento. Inoltre, ha confermato che spazzare polvere già presente sulla strada non costituisce reato se manca l'idoneità offensiva della condotta.
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Getto pericoloso di cose: tra prove incerte e prescrizione
Una cittadina era stata condannata per il reato di getto pericoloso di cose nonostante il giudice di merito avesse ammesso l'assenza di prove certe sulla sua responsabilità. La Corte di Cassazione ha rilevato una palese contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, essendo trascorso il tempo massimo previsto dalla legge, il reato è risultato estinto per prescrizione. La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna senza rinvio, applicando la causa estintiva prevalente, poiché non emergevano elementi per un'assoluzione immediata nel merito più favorevole.
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Getto pericoloso di cose: l’ostinazione costa cara alla vicina
Una Vicina viene condannata al pagamento di un'ammenda per il reato di getto pericoloso di cose. La donna fa ricorso in Cassazione chiedendo l'assoluzione o l'applicazione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici confermano che la condotta della Vicina non è stata occasionale. La donna ha continuato il getto pericoloso di cose in modo ininterrotto, ignorando le ripetute lamentele dei Vicini. Per questo motivo, il fatto non può essere considerato lieve. La Vicina perde la causa in via definitiva. Deve pagare le spese processuali, versare una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende e rimborsare 4.600 euro per le spese legali sostenute dai Vicini.
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Getto pericoloso di cose: prescrizione e condominio
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due imputate condannate per il reato di getto pericoloso di cose, consistito nello sversamento di residui liquidi e solidi dai balconi verso le parti comuni di un condominio. Nonostante i motivi di ricorso riguardanti la valutazione delle prove e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto fossero ammissibili, i giudici hanno rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. Poiché non sussistevano i presupposti per un'assoluzione immediata nel merito, la Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato per decorso dei termini.
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Getto pericoloso di cose: esalazioni e parti civili
La Corte di Cassazione ha analizzato la responsabilità del legale rappresentante di una società di gestione rifiuti per il reato di getto pericoloso di cose, causato da esalazioni maleodoranti oltre la normale tollerabilità. Mentre la responsabilità penale è stata confermata, la Corte ha annullato con rinvio la decisione relativa alla costituzione di parte civile di alcune associazioni. Il giudice di merito aveva infatti omesso di motivare adeguatamente il legame tra l'interesse statutario degli enti e il danno subito, limitandosi a una formula di rito. È stato inoltre ribadito che l'incensuratezza non conferisce automaticamente il diritto alle attenuanti generiche.
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