Una cittadina, costituita parte civile, ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato dai reati di minaccia e getto pericoloso di cose. Per le minacce, i giudici avevano applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, mentre per il getto di cose avevano stabilito che il fatto non sussistesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare, ha chiarito che la parte civile non ha interesse a impugnare una sentenza basata sulla particolare tenuità del fatto, poiché tale decisione non produce effetti preclusivi nel giudizio civile di risarcimento. Inoltre, ha confermato che spazzare polvere già presente sulla strada non costituisce reato se manca l'idoneità offensiva della condotta.
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