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Gestione Separata

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763 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista riteneva il debito estinto per decorso del tempo, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto governativo aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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Iscrizione gestione separata INPS: esclusa per redditi minimi
L'INPS ha richiesto a un ingegnere il pagamento dei contributi previdenziali, ritenendo obbligatoria l'iscrizione gestione separata INPS in quanto il professionista era iscritto all'albo e titolare di partita IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la semplice titolarità della partita IVA e l'iscrizione all'albo non dimostrano l'abitualità dell'attività professionale. Poiché l'ingegnere ha svolto un'attività meramente occasionale con un reddito annuo inferiore a 5.000 euro, non sussiste alcun obbligo contributivo. L'onere di provare l'abitualità dell'attività grava interamente sull'INPS.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010. Il professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso, richiedendo invece un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: conta l’abitualità, non il reddito
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, contesta la richiesta dell'Ente Previdenziale di iscriversi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello esclude l'obbligo per il 2009 poiché il reddito era inferiore a 5.000 euro, ma conferma l'obbligo per il 2010 senza pronunciarsi sulla prescrizione sollevata dal professionista. La Cassazione accoglie entrambi i ricorsi. Chiarisce che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti dipende dall'abitualità dell'attività (valutata ex ante con indizi come la partita IVA) e non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che si applica solo alle attività occasionali. Inoltre, stabilisce che la prescrizione dei contributi previdenziali, operando di diritto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La causa viene rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista per l'anno 2010. L'ente sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se i redditi sono stati comunque dichiarati. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non viene sospesa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe potuto accertare l'omissione tramite i normali controlli incrociati con l'Anagrafe tributaria. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi della Gestione separata dovuti da una professionista per l'anno 2010. La Corte d'Appello aveva calcolato il termine di prescrizione quinquennale dalla scadenza ordinaria di pagamento. La Cassazione ha invece stabilito che il rinvio dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011 sposta in avanti anche il giorno di inizio della prescrizione. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, giunta prima della nuova scadenza quinquennale ricalcolata al 6 luglio 2011, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2007. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa dell'ente previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione della dichiarazione non equivale automaticamente a dolo. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata regolarmente, liberando il professionista dal pagamento.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde per inerzia
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione contributi previdenziali per via di un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale. Tale omissione rappresenta una semplice difficoltà di accertamento per l'ente, superabile con i normali controlli d'ufficio. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati definitivamente prescritti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento intenzionale. Di conseguenza, è scattata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'ente avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli. Il professionista non deve pagare.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. La Corte d'appello dichiarava il diritto dell'ente prescritto, calcolando il termine quinquennale dalle scadenze ordinarie di giugno. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che per l'anno 2006 il termine di pagamento era stato prorogato da un decreto governativo a luglio. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale. Il principio stabilito chiarisce che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal giorno di scadenza reale del pagamento, includendo eventuali proroghe o differimenti dei termini fiscali. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'INPS è tempestiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione per l'anno 2010, ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (D.P.C.M.). Nel caso specifico, la proroga al 6 luglio 2011 ha reso tempestiva la richiesta dell'INPS inviata il 22 giugno 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. L'intimazione è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, contestava la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione. Il professionista sosteneva che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza originaria del pagamento (16 giugno 2010), rendendo tardiva la richiesta dell'ente del 3 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, i giudici hanno rilevato che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza per il saldo al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 3 luglio 2015, è risultata tempestiva per soli tre giorni, obbligando il lavoratore al pagamento.
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Iscrizione Gestione separata: no ai contributi sotto i 5000 euro
L'INPS ha richiesto a un avvocato l'iscrizione Gestione separata per l'anno 2010, poiché la professionista non era iscritta alla Cassa Forense a causa del reddito inferiore ai minimi ordinari. La Corte d'Appello ha annullato la pretesa dell'ente, ritenendo che un reddito annuo inferiore a 5.000 euro costituisse un forte indizio del carattere occasionale dell'attività professionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'obbligo di iscrizione richiede lo svolgimento abituale della professione. Se il reddito è inferiore alla soglia dei 5.000 euro, spetta all'INPS dimostrare con prove concrete l'effettiva abitualità del lavoro autonomo, non bastando la mera titolarità della partita IVA o l'iscrizione all'albo. Vince il professionista, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese legali.
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Iscrizione alla Gestione Separata: no se il reddito è minimo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una Professionista l'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2009, nonostante un reddito inferiore a 5.000 euro e la mancata iscrizione alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha ritenuto che il basso reddito indicasse l'occasionalità dell'attività, escludendo l'obbligo contributivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione Separata richiede l'esercizio abituale della professione. Il reddito sotto la soglia dei 5.000 euro costituisce un valido indizio per escludere l'abitualità, che va accertata in concreto e non sulla base di semplici presunzioni legali automatiche. Vince la Professionista, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Evasione contributiva o omissione: la Cassazione rinvia la scelta
Un professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha ridotto le sanzioni, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse una semplice omissione e non una vera e propria evasione contributiva. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo invece la tesi della più grave evasione. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo su questo tema cruciale, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, i giudici hanno rimesso la causa alla Quarta Sezione per stabilire una regola chiara e uniforme.
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Iscrizione Gestione Separata: no ai contributi con reddito minimo
Una professionista ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2010, sostenendo che il proprio reddito annuo era inferiore a cinquemila euro e che l'attività non era svolta in modo abituale. La Corte d'Appello aveva ritenuto comunque dovuti i contributi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice autonoma, stabilendo che l'Iscrizione Gestione Separata richiede una verifica concreta sull'effettiva abitualità dell'attività professionale. Se il reddito è sotto la soglia dei cinquemila euro, il giudice non può presumere automaticamente l'obbligo contributivo, ma deve valutare indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo per dimostrare la continuità del lavoro. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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