La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per spaccio di lieve entità. Il ricorrente sosteneva erroneamente che il fatto non fosse stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che la sentenza di merito aveva già applicato tale qualificazione e il relativo trattamento sanzionatorio. La mancata contestazione specifica delle motivazioni della Corte d'Appello ha determinato l'inammissibilità del ricorso per genericità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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