Ricorso inammissibile: la Cassazione punisce la genericità dei motivi
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione non è solo un tentativo vano di ottenere giustizia, ma può trasformarsi in un onere economico significativo per il ricorrente. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale mette in luce l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, specialmente quando si contesta il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
Il caso e la condanna per spaccio
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, ha deciso di ricorrere in Cassazione contestando la misura della pena inflitta. Tuttavia, l’impugnazione è stata giudicata priva dei requisiti minimi di chiarezza e pertinenza necessari per essere ammessa all’esame di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno rilevato che il ricorso non si confrontava minimamente con la motivazione resa dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente applicato i criteri dell’articolo 133 del codice penale per giustificare la pena. Il ricorrente, invece di smontare punto per punto il ragionamento del giudice, si era limitato a denunciare una presunta illogicità basata su elementi (come una somma confiscata) che non erano stati nemmeno citati nella sentenza impugnata. Questa totale mancanza di correlazione tra le critiche e la decisione ha portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura del ricorso di legittimità, che richiede un confronto serrato e specifico con il provvedimento impugnato. La genericità dei motivi è stata considerata assoluta, in quanto l’imputato non ha indicato quali passaggi della sentenza di appello fossero effettivamente viziati da errori di diritto o logica. Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, non avendo egli esercitato il diritto di impugnazione con la dovuta diligenza tecnica. Tale negligenza giustifica, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva alle spese del procedimento.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi legali, la Corte ha imposto il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, una cifra ritenuta equa data la manifesta infondatezza e genericità delle doglianze espresse. Questa pronuncia ricorda che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito dove riproporre genericamente la propria innocenza, ma un giudizio tecnico che richiede motivi precisi, puntuali e strettamente legati alla legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico e puntuale i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, limitandosi a critiche astratte o non pertinenti.
Quali sono le sanzioni per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa valuta il giudice per determinare la pena secondo l’articolo 133 c.p.?
Il giudice analizza la gravità del reato, le modalità dell’azione, l’intensità del dolo o della colpa e la capacità a delinquere del colpevole.