La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di ricettazione. La decisione si fonda sulla natura generica delle doglianze espresse, le quali non hanno saputo scalfire la solidità logica della sentenza di appello. Il ricorrente non ha indicato con precisione gli elementi di censura richiesti dal codice di procedura penale, limitandosi a lamentele astratte. Di conseguenza, oltre al rigetto del ricorso, è stata comminata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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