La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per falsità in certificati e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Il ricorrente lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ma la Suprema Corte ha rilevato la genericità del motivo, in quanto privo di specifici elementi di censura. La decisione ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, se fornisce una motivazione logica e aderente ai criteri di legge, non è soggetto a sindacato di legittimità.
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