La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità ricorso cassazione presentato da un soggetto condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi addotti dal ricorrente erano affetti da una genericità assoluta, non riuscendo a scalfire la motivazione della Corte d'Appello. In particolare, la sentenza impugnata aveva già fornito spiegazioni congrue sia sulla finalità di spaccio che sul diniego della sospensione condizionale della pena. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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