La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati a seguito di patteggiamento per il reato di Furto in abitazione. I ricorrenti sostenevano che il furto, avvenuto all'interno di un garage, non potesse essere qualificato come furto in privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p. La Suprema Corte ha invece ribadito che il garage costituisce una pertinenza dell'abitazione, essendo funzionalmente asservito ad essa. Inoltre, ha chiarito che nel patteggiamento l'impugnazione per errore di qualificazione giuridica è ammessa solo in caso di errore manifesto, circostanza esclusa nel caso di specie, confermando così la legittimità della pena concordata e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »