Un uomo, condannato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva che il luogo del furto non fosse una pertinenza di una privata dimora. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: per configurare il reato di furto in abitazione, la pertinenza non deve essere necessariamente attaccata fisicamente all'edificio principale. È sufficiente che sia funzionalmente collegata ad esso, per servizio o ornamento. La condanna dell'imputato è diventata quindi definitiva, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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