La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per **furto aggravato** seriale, commesso tramite la tecnica del "cash trapping" ai danni di sportelli bancomat. Il Ricorrente contestava l'utilizzo delle immagini di videosorveglianza, sostenendo che fossero prove inutilizzabili perché acquisite senza le garanzie del contraddittorio. Contestava anche l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, data la presenza di telecamere. La Corte ha chiarito che le registrazioni di videosorveglianza esterne al procedimento sono prove documentali, e la loro estrazione è un mero accertamento non tecnico. Ha inoltre ribadito che la videosorveglianza passiva non esclude l'aggravante della pubblica fede, poiché non impedisce il furto ma solo l'identificazione successiva. Il ricorso è stato rigettato.
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