La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per furto aggravato su cose esposte alla pubblica fede. L'uomo contestava l'inutilizzabilità di alcuni atti di prova utilizzati nei precedenti gradi di giudizio, senza tuttavia chiarire in che modo l'eliminazione di tali elementi avrebbe modificato l'esito del processo. I giudici di legittimità hanno ricordato che chi contesta la validità di una prova deve superare la cosiddetta prova di resistenza, dimostrando che il quadro indiziario residuo non basta a confermare la responsabilità penale. A causa della genericità delle censure difensive, la Suprema Corte ha confermato la condanna definitiva dell'imputato, disponendo a suo carico anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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