Una casa automobilistica erogava ai suoi concessionari dei contributi, definiti 'anticipi campagne', per sostenere le vendite. L'Agenzia delle Entrate li ha qualificati come finanziamenti esenti da IVA. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa visione, stabilendo il corretto trattamento IVA bonus auto. Ha sancito che tali somme non sono prestiti autonomi, ma sconti strettamente legati alla vendita dei veicoli. Essendo parte di un'unica operazione commerciale complessa, il cui scopo è ridurre il prezzo finale, devono essere assoggettati allo stesso regime IVA della vendita delle auto. L'Azienda ha quindi vinto la causa, vedendo riconosciuta la natura di sconto e non di finanziamento dei bonus erogati.
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