La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36283/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di impugnazione del sequestro preventivo. Un indagato aveva impugnato un decreto di sequestro prima della sua materiale esecuzione. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato l'appello inammissibile per carenza di interesse, sostenendo che senza esecuzione non vi fosse un pregiudizio attuale. La Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che l'interesse a impugnare sorge già nel momento in cui viene emesso l'ordine di blocco dei beni (ad esempio, la comunicazione alla banca), poiché questo crea un'immediata indisponibilità. Ha inoltre chiarito che l'onere di provare l'avvenuta esecuzione non grava sul ricorrente, ma sugli uffici giudiziari.
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