Un lavoratore, trasferito da un ente pubblico soppresso a un Ministero, ha richiesto il riconoscimento dell'anzianità e l'inclusione di vari emolumenti nel suo assegno personale. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha chiarito che la normativa speciale applicabile garantisce la conservazione delle sole voci retributive fisse e continuative, escludendo il riconoscimento dell'anzianità per progressioni di carriera e i fringe benefits come le polizze assicurative, in quanto non legati da un nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa.
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