Un gruppo di lavoratori, licenziati senza l'avvio delle procedure di legge, ha richiesto l'iscrizione nelle liste di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Successivamente, ha preteso in giudizio il pagamento dell'indennità di mobilità. L'INPS ha fatto ricorso, evidenziando che i lavoratori non avevano mai presentato la specifica domanda amministrativa per tale prestazione entro i termini di decadenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione nelle liste non fa sorgere automaticamente il diritto alla prestazione economica. Per ottenere l'indennità di mobilità è indispensabile presentare una preventiva domanda amministrativa all'ente previdenziale entro sessanta giorni. La mancanza di tale domanda determina l'improponibilità dell'azione giudiziaria, non sanabile in corso di causa. Di conseguenza, la domanda dei lavoratori è stata definitivamente respinta.
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