Un cittadino ha chiesto a un ente pubblico il rimborso di alcuni titoli azionari, avviando una causa presso il Tribunale della sua città. L'ente si è opposto, sostenendo la competenza del Tribunale della propria sede legale. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente pubblico, rigettando il ricorso del cittadino. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: il foro erariale, ovvero la competenza speciale del tribunale per le cause contro la Pubblica Amministrazione, è una regola inderogabile e non può essere messa da parte. Di conseguenza, la causa deve essere celebrata non dove vuole il cittadino, ma dove la legge speciale prevede.
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