Il contenzioso per la cittadinanza iure sanguinis e la scelta del tribunale
Le domande per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte di soggetti residenti all’estero hanno subito una profonda riorganizzazione processuale negli ultimi anni. Molti richiedenti residenti fuori dai confini nazionali scelgono di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria italiana per far accertare la trasmissione del proprio status civitatis. In passato, la quasi totalità di questi procedimenti confluiva presso il Tribunale di Roma in qualità di foro generale per le cause contro la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la riforma legislativa ha introdotto nuovi criteri per distribuire il carico giudiziario tra i vari tribunali territoriali.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte origina dall’iniziativa di alcuni cittadini stranieri che hanno citato in giudizio il Ministero dell’Interno. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del loro status di cittadini italiani fin dalla nascita in linea retta ed ininterrotta. Il giudice capitolino ha tuttavia declinato la propria competenza, trasmettendo gli atti al Tribunale di Venezia, sede giudiziaria collegata al comune dove era stato trascritto l’atto di nascita dell’avo. I richiedenti hanno contestato tale impostazione ritenendo applicabile la regola del foro della Pubblica Amministrazione.
Le regole sulla competenza per la cittadinanza iure sanguinis
La determinazione del giudice competente per le controversie relative alla cittadinanza iure sanguinis risponde a un criterio di prossimità geografica. La normativa stabilisce che, quando il richiedente risiede stabilmente all’estero, la controversia spetta al tribunale del distretto in cui si trova il comune di nascita del genitore o dell’avo cittadino italiano. Questa previsione persegue l’obiettivo di decongestionare gli uffici giudiziari romani e avvicinare il procedimento al territorio di origine della famiglia.
I ricorrenti hanno sostenuto che tale norma non eliminasse la possibilità di scegliere il foro generale erariale di Roma come opzione concorrente o alternativa. Secondo la loro tesi difensiva, qualora il genitore o dante causa diretto sia nato all’estero, verrebbe meno il legame diretto con un comune italiano, rendendo inevitabile il ricorso residuale alla competenza romana. Questa lettura avrebbe consentito alle parti una facoltà di scelta tra fori differenti per incardinare il giudizio.
Le motivazioni dei giudici sulla cittadinanza iure sanguinis
I giudici di legittimità hanno respinto le tesi dei ricorrenti escludendo qualsiasi alternatività o concorrenza tra la disciplina speciale e le norme ordinarie sul foro della Pubblica Amministrazione. La Corte ha ribadito che la specifica disciplina processuale introdotta per la cittadinanza deroga in modo assoluto al foro erariale. Il criterio determinante non risiede nella sede dell’Avvocatura dello Stato, ma nel luogo di effettivo collegamento storico dell’individuo con il territorio nazionale.
Per individuare il comune rilevante quando il genitore è nato all’estero, l’interprete deve risalire la linea genealogica fino all’ultimo avo nato sul suolo italiano. Nel caso esaminato, la trascrizione dell’atto di nascita estero presso un comune veneto dimostra il legame territoriale con l’ascendente originario. Di conseguenza, il tribunale competente in via esclusiva ed inderogabile è quello nella cui circoscrizione rientra il comune di riferimento dell’avo, rendendo priva di fondamento la pretesa di radicare la causa a Roma.
Le conclusioni della Cassazione sulla cittadinanza iure sanguinis
La Suprema Corte ha confermato in modo definitivo la competenza territoriale della sezione specializzata del Tribunale di Venezia, dinanzi alla quale le parti dovranno proseguire la causa nel merito. La decisione consolida l’orientamento secondo cui il criterio del comune di nascita dell’avo costituisce un principio inderogabile per tutti i residenti all’estero. I richiedenti non possono invocare il foro erariale di Roma per eludere la competenza delle sezioni distrettuali individuate dalla legge.
Quale tribunale è competente per la cittadinanza se il richiedente risiede all’estero?
La competenza territoriale spetta in modo inderogabile al tribunale della sezione specializzata in cui ricade il comune italiano di nascita del genitore o dell’ultimo avo italiano.
Si può scegliere liberamente di fare causa al Tribunale di Roma contro il Ministero?
No, la legge speciale sulla cittadinanza deroga alla regola del foro generale della Pubblica Amministrazione ed esclude la facoltà di scelta da parte del ricorrente.
Cosa accade se anche il genitore del richiedente è nato all’estero?
Occorre risalire la catena di discendenza fino all’ultimo antenato nato in Italia e radicare la causa presso il tribunale competente per il suo comune di nascita.