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Legge 36/2022

11 provvedimenti

Risarcimento danni crimini di guerra: la competenza resta a Roma
Un Erede ha citato in giudizio lo Stato Italiano e la Germania per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre, internato nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Il Tribunale inizialmente adito ha trasferito la causa al giudice del domicilio del cittadino. Quest'ultimo ha sollevato conflitto di competenza davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno stabilito che la competenza per il risarcimento danni crimini di guerra appartiene in via esclusiva al Tribunale di Roma. La decisione si fonda sulla presenza delle amministrazioni statali tra i convenuti e sulle norme di contabilita pubblica. Tali norme concentrano a Roma le procedure di erogazione del fondo ristori per le vittime di guerra. La causa proseguira quindi davanti al giudice della capitale.
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Risarcimento danni crimini di guerra: spetta a Roma
L'Erede di due soldati deportati e costretti ai lavori forzati durante il secondo conflitto mondiale ha chiesto il risarcimento danni crimini di guerra, citando in giudizio lo Stato Tedesco e lo Stato Italiano. Il Tribunale di Venezia ha rifiutato la competenza e ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno stabilito che la competenza spetta inderogabilmente al Tribunale di Roma. Questo perché l'azione risarcitoria ha coinvolto fin dall'inizio anche l'amministrazione statale italiana. Di conseguenza, si applicano le regole del foro erariale e della tesoreria centrale del Ministero dell'Economia situata a Roma, dove risiede la gestione esclusiva del fondo speciale per i ristori.
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Risarcimento danni crimini di guerra e competenza dei tribunali
L'Erede di un militare italiano deportato durante la seconda guerra mondiale ha citato in giudizio uno Stato Estero per chiedere il risarcimento danni crimini di guerra. Il Ministero dell'Economia italiano si è costituito volontariamente nel processo per affiancare lo Stato Estero. Successivamente è sorta una controversia sulla competenza del tribunale: il giudice locale sosteneva la competenza del tribunale della capitale, sede del foro erariale e della tesoreria centrale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando la domanda risarcitoria viene proposta esclusivamente contro lo Stato Estero e l'amministrazione italiana interviene solo in un secondo momento, si applicano le regole ordinarie sul foro competente. Di conseguenza, la causa rimane affidata al tribunale del luogo di residenza dell'erede danneggiato.
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Regolamento di competenza d’ufficio: i limiti sui tempi
Un cittadino agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre durante la prigionia di guerra. Il tribunale inizialmente adito dichiara la propria incompetenza territoriale e trasferisce la causa a un altro tribunale. Quest'ultimo solleva un regolamento di competenza d'ufficio per rimandare gli atti al primo giudice. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio poiché presentato oltre i termini di legge. Con le nuove regole processuali, il giudice deve sollevare espressamente il difetto di competenza nel decreto di verifiche preliminari e non oltre. La causa deve proseguire davanti al secondo tribunale.
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Risarcimento danni crimini di guerra: la competenza va a Roma
Le eredi di una vittima dei crimini nazisti hanno chiesto il risarcimento danni crimini di guerra contro la Germania e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dopo diversi passaggi tra tribunali, la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto di competenza. I giudici hanno stabilito che, quando viene chiamato in causa anche lo Stato italiano per l'accesso al Fondo ristori, si applica la regola del foro erariale. Di conseguenza, la competenza territoriale inderogabile spetta al Tribunale di Roma, sede della tesoreria centrale dello Stato deputata ai pagamenti. La causa deve essere riassunta entro tre mesi.
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Risarcimento guerra: il Foro Erariale prevale sul luogo del crimine
Gli eredi di una vittima di un crimine di guerra del 1943 citano in giudizio la Germania per il risarcimento dei danni. Chiedono inoltre che il pagamento avvenga tramite un fondo gestito dal Ministero dell'Economia italiano. Sorge un conflitto su quale tribunale sia competente. La Corte di Cassazione stabilisce che, avendo citato direttamente anche un'amministrazione dello Stato italiano, si applica la regola speciale della competenza territoriale foro erariale. Questa regola prevale su quella generale del luogo dove è avvenuto il crimine. Di conseguenza, la causa deve essere trattata presso il tribunale indicato dal Ministero (Campobasso) e non quello del luogo del fatto (Isernia).
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24 CFU e abilitazione insegnamento: la Cassazione nega l’equivalenza
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di reclutamento docenti. Il possesso di una laurea insieme ai 24 CFU non equivale all'abilitazione all'insegnamento. Di conseguenza, una docente che possedeva questi titoli non aveva diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai soli docenti abilitati. La Corte ha chiarito che i 24 CFU sono un mero requisito per accedere al concorso pubblico, il cui superamento conferisce l'abilitazione. La sentenza sottolinea la netta distinzione tra titolo di accesso al concorso e titolo abilitante. Pertanto, la richiesta della docente è stata respinta, dando ragione al Ministero dell'Istruzione.
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24 CFU abilitazione: non basta per la II fascia
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27482/2024, ha stabilito che il possesso di una laurea e di 24 CFU non equivale all'abilitazione all'insegnamento. Di conseguenza, gli aspiranti docenti con questi soli titoli non hanno diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ma devono essere collocati nella terza. La sentenza chiarisce che i 24 CFU sono un requisito per partecipare ai concorsi, non un titolo abilitante di per sé. Viene così annullata la precedente decisione della Corte d'Appello che aveva accolto la richiesta di una docente.
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Abilitazione insegnamento: Laurea + 24 CFU non basta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15838/2024, ha stabilito che il possesso di una laurea e di 24 CFU non è sufficiente per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Tale titolo consente solo l'accesso ai concorsi, ma non costituisce una vera e propria abilitazione all'insegnamento, che si ottiene unicamente con il superamento delle procedure concorsuali o tramite specifici percorsi abilitativi. La Corte ha quindi accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, rigettando la pretesa di una docente che chiedeva l'inserimento nella fascia riservata al personale abilitato.
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Risarcimento danni guerra: la Cassazione decide
Il caso riguarda una richiesta di risarcimento danni guerra avanzata da cittadini stranieri contro uno Stato estero, con un'azione esecutiva in Italia. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, non ha deciso nel merito ma ha rinviato la causa a pubblica udienza. La decisione è stata motivata dalla complessità, novità e rilevanza nomofilattica della questione, in particolare riguardo all'applicabilità di un fondo statale italiano per le vittime di crimini di guerra anche a cittadini stranieri. La Corte ha ritenuto necessario un esame più approfondito data l'importanza dei principi di diritto in gioco.
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24 CFU abilitazione: non bastano per la II fascia
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17425/2025, ha stabilito che il possesso di una laurea e di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) non costituisce un titolo di abilitazione all'insegnamento. Di conseguenza, un docente con tali requisiti non ha diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, ma deve essere collocato nella III fascia. La Corte ha chiarito che i 24 CFU rappresentano un requisito di accesso ai percorsi formativi abilitanti, ma non sostituiscono l'abilitazione stessa, accogliendo così il ricorso del Ministero dell'Istruzione.
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