Una società creditrice ha citato in giudizio un'Amministrazione statale presso il Tribunale di Roma, che si è dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Milano. Quest'ultimo, ritenendo a sua volta di non avere competenza, ha sollevato un regolamento di competenza d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile, chiarendo che il giudice a cui viene trasferita la causa non può contestare d'ufficio i criteri facoltativi del foro erariale, la cui eccezione spetta esclusivamente alle parti.
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