Due proprietari di immobili hanno citato in giudizio una società appaltatrice per inadempimenti legati a lavori di ristrutturazione edilizia. La società ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito, richiamando una clausola contrattuale che indicava un altro foro. Il tribunale di primo grado ha accolto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che, per configurare un foro convenzionale esclusivo, non basta indicare un tribunale, ma è necessaria una volontà esplicita e inequivocabile, come l'uso del termine 'esclusivo'. In mancanza di tale dicitura, il foro pattuito resta facoltativo e si aggiunge a quelli ordinari. Poiché la società non aveva contestato tutti i fori legali concorrenti, la competenza è rimasta radicata presso il tribunale originariamente scelto dagli attori.
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