Una banca ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro il garante di una società fallita, contestando la decisione del Tribunale di Lucca che aveva trasferito la causa a Pistoia. Il garante, pur essendo amministratore e socio unico della società, sosteneva l'applicazione del foro del consumatore nella fideiussione, in quanto persona fisica. La banca, al contrario, riteneva che la sua qualifica societaria escludesse la tutela consumeristica. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione riguardante la qualifica di consumatore del fideiussore-socio, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione alla pubblica udienza della Prima Sezione civile per un approfondimento nomofilattico.
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