Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che un fondo rischi scissione, se costituito con risorse già tassate e non da accantonamenti dedotti, non genera una sopravvenienza attiva imponibile quando il suo scopo originario viene meno. Il caso riguardava un'azienda speciale di servizi pubblici che, a seguito di una scissione, aveva creato tale fondo. L'Amministrazione Finanziaria lo aveva ritenuto tassabile, ma la Corte ha dato ragione alla società, sottolineando la natura di 'fondo tassato' e il principio di neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie.
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