Una lavoratrice ha chiesto l'ammissione al fallimento del datore di lavoro per l'intero TFR maturato. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che le quote maturate durante la cassa integrazione in deroga gravassero sull'azienda fallita, non essendoci prova del versamento al Fondo di Tesoreria INPS. La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso della Curatela. Ha stabilito che il TFR in cassa integrazione in deroga, per il periodo di sospensione in cui il rapporto cessa senza rioccupazione, non grava sul datore di lavoro fallito ma sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Di conseguenza, la lavoratrice ha diritto all'ammissione allo stato passivo solo per le quote di TFR precedenti alla cassa integrazione per le quali il datore non ha provato il versamento all'INPS, mentre vanno escluse le quote maturate durante la cassa integrazione in deroga.
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