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Fondo A Prestazione Definita

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un fondo pensione in cui l'importo della prestazione pensionistica futura è stabilito preventivamente in base a determinati parametri, indipendentemente dall'andamento dei contributi versati.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Portabilità della previdenza complementare: vince il lavoratore
Un lavoratore ha richiesto il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso un fondo pensione aziendale a prestazione definita. L'istituto bancario datore di lavoro si è opposto al trasferimento. La banca ha sostenuto l'impossibilità di quantificare la quota individuale e ha eccepito il sopravvenuto pensionamento del dipendente nel corso del giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della banca, confermando il pieno diritto alla portabilità della previdenza complementare. I giudici hanno chiarito che tale facoltà spetta anche per i fondi a prestazione definita e con metodo a ripartizione. Inoltre, il pensionamento sopraggiunto durante la causa non cancella il diritto maturato in precedenza dal dipendente.
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Portabilità della posizione previdenziale tra vecchi e nuovi fondi
Un gruppo di dipendenti di un istituto di credito trasferiti a una nuova banca ha richiesto il trasferimento dei propri fondi pensione integrativi. L'istituto bancario si è opposto al trasferimento, sostenendo l'intrasferibilità delle risorse a causa della natura specifica del fondo aziendale originario e degli accordi sindacali interni. La Corte di Cassazione ha confermato pienamente il diritto dei lavoratori. La portabilità della posizione previdenziale costituisce un principio generale e inderogabile che tutela il risparmio previdenziale individuale. I giudici hanno stabilito che ogni lavoratore può sempre trasferire i contributi versati e i relativi rendimenti verso un nuovo fondo, rendendo inefficace qualsiasi clausola limitativa presente nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali.
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Riscatto della posizione previdenziale: il lavoratore vince
Un lavoratore, dimessosi da una banca, ha chiesto il riscatto della posizione previdenziale maturata presso il fondo pensionistico aziendale. La banca si è opposta, sostenendo che trattandosi di un fondo a prestazioni definite e a ripartizione non esistessero posizioni individuali monetizzabili. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale, stabilendo che la portabilità e il riscatto si applicano a tutti i fondi previdenziali integrativi, inclusi quelli preesistenti a ripartizione. La Corte ha inoltre chiarito che la somma dovuta deve comprendere anche i rendimenti finanziari generati a partire dal momento in cui il fondo ha costituito un patrimonio di destinazione separato (nel caso specifico, dal 1998). Di conseguenza, la banca è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 177.000 euro.
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Riscatto della previdenza complementare: sì dopo l’accordo
Un ex dipendente bancario, dopo aver firmato un accordo transattivo con l'azienda per la risoluzione del rapporto di lavoro, si è visto negare la pensione integrativa per mancanza di requisiti. Ha quindi richiesto il riscatto della previdenza complementare, ossia la restituzione dei contributi accumulati. L'azienda e il fondo pensione si sono opposti, sostenendo che l'accordo iniziale avesse natura tombale e precludesse ogni pretesa. La Corte di Cassazione ha invece dato ragione al lavoratore, stabilendo che la transazione sul rapporto di lavoro non si estende ai diritti previdenziali integrativi, a meno di una rinuncia esplicita. Inoltre, il riscatto della previdenza complementare spetta anche nei fondi a prestazione definita al momento della cessazione del rapporto, rappresentando un diritto autonomo e inderogabile rispetto alla pensione stessa.
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Portabilità fondo pensione: l’accordo si applica?
Un gruppo di ex dipendenti ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere il riscatto delle proprie posizioni da un fondo pensione preesistente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34066/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'istituto. La decisione ha confermato che i criteri di un accordo collettivo del 2009 potevano essere applicati per analogia ai lavoratori già cessati dal servizio, poiché il ricorso non aveva impugnato una delle due autonome ragioni giuridiche della corte d'appello. Il caso sottolinea l'importanza della portabilità fondo pensione.
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