Un automobilista riceve una multa per aver parcheggiato nella corsia dei mezzi pubblici, ma la contesta sostenendo che la segnaletica orizzontale fosse poco visibile. Tra i motivi di ricorso, lamenta la nullità del verbale senza firma autografa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: il verbale generato con sistemi informatici è pienamente valido anche se privo della firma scritta a mano, purché riporti a stampa il nominativo del responsabile. La Corte ha quindi confermato la multa, condannando l'automobilista al pagamento delle spese legali e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nonostante fosse stato ammesso al gratuito patrocinio.
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