L'Automobilista impugnava diversi verbali di contestazione per eccesso di velocità rilevati tramite postazione fissa. Il ricorrente eccepiva la scarsa visibilità dei cartelli di preavviso, l'illegittima gestione dell'apparecchio affidata a ditte esterne e vizi nella notifica automatizzata. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità della multa autovelox. I giudici hanno chiarito che spetta al conducente provare la concreta inidoneità della segnaletica quando i cartelli sono presenti. Inoltre, la pubblica amministrazione può affidare a soggetti privati le attività tecniche e strumentali di manutenzione, raccolta dati e stampa, purché la verifica, la validazione e l'accertamento dell'infrazione restino di competenza esclusiva della Polizia locale.
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