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Finestre Mobili

35 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un meccanismo normativo nel sistema pensionistico italiano che posticipa l'effettiva erogazione della pensione di un certo periodo (es. 12 mesi) rispetto al momento in cui il lavoratore matura i requisiti per ottenerla.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Incentivo all’esodo: pensione differita e tutela del lavoratore
Un lavoratore accetta la risoluzione consensuale del rapporto con la propria azienda, concordando un piano di incentivo all'esodo e un'apposita clausola di tutela. L'accordo garantisce un'integrazione economica qualora sopravvengano modifiche alle regole pensionistiche. In seguito all'introduzione delle finestre di differimento per l'erogazione della pensione, l'ex dipendente subisce un vuoto di reddito di quattordici mesi tra la fine dell'indennità di mobilità e il primo assegno pensionistico. Il datore di lavoro rifiuta il pagamento della somma integrativa, sostenendo una rigida lettura letterale della clausola contrattuale. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando la condanna al pagamento in favore del dipendente: i contratti vanno interpretati secondo buona fede e ricercando la reale funzione economica dell'accordo, che era garantire continuità di reddito fino alla pensione.
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Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità: stop alle esenzioni
Un Lavoratore ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, sostenendo di non dover sottostare né alle 'finestre mobili' (periodi di attesa) né agli adeguamenti dell'età pensionabile. L'INPS ha invece applicato tali meccanismi, posticipando l'erogazione. La Corte d'Appello aveva dato ragione al Lavoratore. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra pienamente nel regime generale, includendo sia gli adeguamenti all'aspettativa di vita sia le 'finestre mobili'. L'invalidità è solo una condizione per l'accesso anticipato, non modifica la natura di pensione di vecchiaia.
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Pensione anticipata di vecchiaia: finestra mobile confermata
Una lavoratrice invalida ha richiesto il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia. I giudici di merito hanno accolto la domanda, fissando la decorrenza del trattamento dal giorno della presentazione della richiesta amministrativa. L'ente di previdenza ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l'applicazione del meccanismo delle finestre mobili e del conseguente slittamento temporale del primo assegno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. Il regime di differimento temporale resta operativo per i trattamenti anticipati per invalidità, poiché la riforma pensionistica del 2011 non ha soppresso la finestra mobile per questa specifica categoria di lavoratori.
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Pensione anticipata di vecchiaia: c’è l’attesa per gli invalidi
L'Ente Previdenziale ha impugnato la decisione che escludeva l'applicazione delle finestre mobili alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidità di una lavoratrice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che anche questa prestazione è soggetta alla dilazione di dodici mesi. I giudici hanno chiarito che le riforme successive, che hanno eliminato le finestre mobili per altre categorie, non si applicano ai lavoratori invalidi poiché i loro requisiti anagrafici non sono stati modificati. Di conseguenza, la sentenza favorevole alla lavoratrice è stata cassata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento di 12 mesi
Un lavoratore con invalidità superiore all'80% ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'erogazione dovesse decorrere subito, senza applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dalle finestre mobili. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale ritardo si applichi a tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, inclusi quelli anticipati per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione di invalidità diretta, ma una variante della pensione di vecchiaia ordinaria. Di conseguenza, anche per i lavoratori invalidi si applica lo slittamento di dodici mesi per contenere la spesa pubblica. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: l’Inps vince sulle finestre
Un lavoratore invalido all'ottanta per cento ha richiesto l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'erogazione dovesse decorrere subito dopo la domanda, escludendo lo slittamento di dodici mesi previsto dalla legge sulle finestre mobili. L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che tale ritardo si applicasse a tutti i trattamenti di vecchiaia, inclusi quelli anticipati per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione di invalidità, ma un trattamento di vecchiaia a tutti gli effetti, soggetto quindi alle regole generali sul differimento dei pagamenti. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì al diritto ma l’attesa resta
Una lavoratrice con invalidità superiore all'ottanta per cento ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'assegno spettasse subito dopo la domanda, senza applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dalla legge sulle "finestre mobili". L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che tale ritardo si applichi a tutte le pensioni di vecchiaia, comprese quelle anticipate per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata è un normale trattamento di vecchiaia e non una prestazione di invalidità. Di conseguenza, si applica il meccanismo di slittamento di dodici mesi per l'erogazione del denaro. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento INPS
L'INPS ha proposto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che riconosceva a una lavoratrice invalida all'ottanta per cento il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata senza applicare il differimento di dodici mesi previsto dal meccanismo delle finestre mobili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra a tutti gli effetti nei trattamenti di vecchiaia. Di conseguenza, a questa prestazione si applica lo slittamento temporale di dodici mesi introdotto dalla legge per contenere la spesa pubblica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Pensione di vecchiaia anticipata: lo slittamento per invalidi
Una lavoratrice invalida all'ottanta per cento chiedeva di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata senza attendere lo slittamento di dodici mesi previsto dal meccanismo delle finestre mobili. La Corte d'Appello le dava ragione, escludendo l'applicazione del differimento. L'INPS proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori invalidi è a tutti gli effetti una pensione di vecchiaia ordinaria, seppur con requisiti di età ridotti. Di conseguenza, a questa prestazione si applica pienamente lo slittamento di dodici mesi per l'erogazione concreta del trattamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento di 12 mesi
Il caso riguarda una lavoratrice che ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'ottanta per cento. La Corte d'Appello aveva stabilito che a questa prestazione non si applicasse lo slittamento di dodici mesi previsto dal meccanismo delle finestre mobili. L'ente previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la generale applicabilità del differimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi non è una pensione di invalidità diretta, ma un trattamento di vecchiaia a tutti gli effetti. Di conseguenza, anche a questa prestazione si applica il differimento di dodici mesi per l'erogazione del trattamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Pensione di vecchiaia anticipata: il diritto non si cancella
Il Lavoratore ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. Nei precedenti gradi di giudizio, i requisiti sanitari, contributivi e anagrafici erano stati accertati in via definitiva. Tuttavia, a seguito di un rinvio dalla Cassazione sulla sola questione della decorrenza, ovvero l'applicazione delle cosiddette finestre mobili, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'intera domanda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che il giudice del rinvio non poteva negare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ma doveva limitarsi a ricalcolare la corretta data di decorrenza del trattamento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: finestre mobili per invalidi
Gli eredi di una lavoratrice invalida hanno chiesto all'INPS il pagamento dei ratei arretrati della pensione di vecchiaia anticipata senza l'applicazione del differimento di dodici mesi, noto come finestra mobile. La Corte d'Appello ha accolto la domanda degli eredi, ritenendo che tale penalizzazione temporale non si applicasse ai soggetti invalidi. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è pienamente soggetta al regime delle finestre mobili. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio per una nuova decisione.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì alla finestra di attesa
L'Ente Previdenziale ha impugnato la decisione che escludeva l'applicazione del meccanismo delle finestre mobili alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità richiesta da una lavoratrice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che anche la pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori invalidi è soggetta al differimento di dodici mesi previsto dalla legge. La Corte ha chiarito che le riforme successive, che hanno eliminato le finestre mobili per altre categorie, non si applicano a questa specifica prestazione, poiché i suoi requisiti anagrafici non sono stati ridefiniti. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per una nuova decisione.
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Pensione di vecchiaia anticipata: stop ai pagamenti immediati
Un Lavoratore ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità senza l'applicazione del meccanismo delle finestre mobili e dell'adeguamento alla speranza di vita. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del Lavoratore. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi con percentuale non inferiore all'ottanta per cento è soggetta sia all'incremento dell'età pensionabile per l'aspettativa di vita, sia allo slittamento di dodici mesi previsto dalle finestre mobili. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità: sì all’attesa
Un lavoratore ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità senza l'applicazione della dilazione di dodici mesi prevista dalle cosiddette finestre mobili. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del lavoratore, ritenendo applicabile il regime previgente più favorevole. L'ente previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è soggetta al meccanismo delle finestre mobili. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Pensione di vecchiaia anticipata: INPS può posticipare il pagamento
Una lavoratrice con invalidità superiore all'80% matura il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. L'Istituto Previdenziale, tuttavia, applica un posticipo di 12 mesi all'erogazione del trattamento, il cosiddetto meccanismo delle 'finestre mobili'. La questione arriva in Cassazione, che dà ragione all'Istituto. La Corte stabilisce che la norma sul posticipo ha carattere generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. La finalità di contenere la spesa previdenziale e garantire l'equilibrio del sistema prevale, in questo caso, sulla tutela specifica legata allo stato di salute del pensionato.
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Pensione anticipata per invalidità: diritto sì, ma pagamento slitta
Un lavoratore, con un'invalidità superiore all'80%, ottiene il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. L'Ente Previdenziale, però, applica un ritardo di 12 mesi sul primo pagamento, usando il meccanismo delle 'finestre mobili'. Il lavoratore si oppone, sostenendo che la sua pensione, data la sua natura assistenziale, dovrebbe essere esente da tale slittamento. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale. Ha stabilito che la normativa su **Pensione di vecchiaia anticipata e finestre mobili** ha una portata generale, finalizzata al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, il ritardo di 12 mesi si applica anche a questa categoria di pensioni, non essendo prevista una specifica deroga.
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Finestre mobili pensione invalidità: sì al rinvio di un anno
Un lavoratore con invalidità superiore all'80% ha richiesto la pensione anticipata, sostenendo di non essere soggetto al meccanismo delle 'finestre mobili', che posticipa di un anno l'erogazione. Inizialmente i giudici di merito gli avevano dato ragione. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Istituto Previdenziale. I giudici supremi hanno chiarito che la regola delle **finestre mobili pensione invalidità** ha portata generale e si applica anche a questa categoria di lavoratori. La loro pensione, infatti, è una forma di pensione di vecchiaia e non un trattamento di invalidità puro, quindi segue le regole comuni di decorrenza. Di conseguenza, l'Istituto Previdenziale vince la causa.
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Pensione invalidità e finestre mobili: la Cassazione dà ragione all’INPS
Una lavoratrice con invalidità superiore all'80% ha contestato la decisione dell'Ente Previdenziale di posticipare di 12 mesi l'erogazione della sua pensione anticipata. L'Ente aveva applicato il meccanismo delle cosiddette 'finestre mobili'. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale. I giudici hanno stabilito un principio importante sulla pensione invalidità e finestre mobili: queste regole di posticipo, così come gli adeguamenti alla speranza di vita, si applicano a tutte le pensioni di vecchiaia, inclusa quella anticipata per grave invalidità. La condizione di invalido permette solo di accedere prima alla pensione, ma non cambia la natura del trattamento, che resta soggetto alle regole generali.
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Pensione anticipata invalidi: diritto confermato, ma con 12 mesi di attesa
Un lavoratore, invalido in misura superiore all'80%, matura il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. L'Ente Previdenziale, tuttavia, applica il meccanismo delle 'finestre mobili', posticipando la decorrenza dell'assegno di dodici mesi. La Corte di Cassazione dà ragione all'Ente, stabilendo un principio importante sulla Pensione di vecchiaia anticipata e finestre mobili. La norma che prevede lo slittamento di un anno è di portata generale e si applica anche a questa specifica categoria di pensione, poiché non rientra tra le eccezioni esplicitamente previste dalla legge. Di conseguenza, il posticipo del pagamento è legittimo.
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