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Finestra Mobile

22 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Periodo di attesa previsto dalla legge tra la maturazione dei requisiti pensionistici e l'effettiva decorrenza del pagamento della pensione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Pensione di vecchiaia anticipata: stop a decorrenze immediate
Una lavoratrice invalida con percentuale superiore all'ottanta per cento ha richiesto l'accesso al trattamento pensionistico. L'ente previdenziale ha applicato lo slittamento di dodici mesi previsto dal regime delle finestre mobili. I giudici di merito hanno accolto la domanda della lavoratrice, ritenendo inapplicabile tale attesa ai soggetti invalidi. L'ente previdenziale ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la portata generale della disciplina sulle finestre di accesso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. Il principio stabilisce che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'ottanta per cento subisce il differimento di dodici mesi introdotto dalla legge nel 2010.
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Pensione di vecchiaia anticipata: vale l’attesa per gli invalidi
Il Lavoratore Invalido con disabilità pari o superiore all'80% richiede il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. L'Ente Previdenziale contesta la decorrenza immediata della prestazione, sostenendo l'applicazione della finestra mobile che impone un'attesa di dodici mesi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici stabiliscono che il differimento annuale di dodici mesi si applica a tutti i tipi di pensionamento di vecchiaia. La regola include anche le persone con invalidità grave che beneficiano di limiti di età ridotti. Conseguentemente, la sentenza d'appello viene annullata e la causa viene rinviata per una nuova decisione conforme a questo principio.
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Pensione di vecchiaia anticipata e finestre: la Cassazione
Una lavoratrice invalida con percentuale non inferiore all'80% ha richiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico con decorrenza immediata dal maggio 2017. La Corte territoriale ha escluso l'applicazione della finestra di differimento annuale, ritenendo la disciplina speciale non soggetta ai limiti ordinari. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione, sostenendo l'efficacia generale del meccanismo di slittamento di dodici mesi per tutte le tipologie di uscita dal lavoro. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che anche la pensione di vecchiaia anticipata per i soggetti invalidi soggiace alla finestra di attesa di un anno introdotta dalla normativa del 2010, annullando la decisione precedente.
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Pensione di vecchiaia anticipata: si applica la finestra di un anno
L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso contro la decisione che riconosceva a un lavoratore invalido la pensione di vecchiaia anticipata senza applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dalla legge sulle cosiddette finestre mobili. I giudici di merito avevano infatti escluso tale attesa per i lavoratori con invalidità pari o superiore all'ottanta per cento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici di legittimità hanno chiarito che il regime della finestra mobile di dodici mesi si applica in via generale a tutti i soggetti che accedono al pensionamento alle età fissate da specifiche norme di settore, inclusi i lavoratori invalidi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per riesaminare la decorrenza effettiva del trattamento economico.
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Pensione di vecchiaia anticipata: attesa di 12 mesi per invalidi
Una lavoratrice invalida con percentuale non inferiore all'ottanta per cento ha richiesto l'accesso al trattamento pensionistico con decorrenza immediata dal marzo 2014. L'ente di previdenza ha contestato la richiesta, sostenendo l'applicazione della finestra mobile di dodici mesi per lo slittamento dell'erogazione. La Corte d'Appello ha inizialmente accolto le ragioni della lavoratrice, escludendo l'attesa annuale per il suo stato di salute. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici supremi hanno stabilito che il regime di differimento annuale si applica a chiunque acceda alla pensione di vecchiaia anticipata, inclusi i lavoratori con grave invalidità, rigettando definitivamente le pretese della ricorrente.
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Pensione di vecchiaia anticipata: stop alle deroghe
Un lavoratore con invalidità superiore all'ottanta per cento ha richiesto il riconoscimento immediato del proprio trattamento previdenziale. Il cittadino intendeva escludere lo slittamento di dodici mesi previsto dal regime delle finestre mobili. La Corte d'Appello ha inizialmente accolto la richiesta del lavoratore e ha anticipato la decorrenza della prestazione economica. L'Istituto di previdenza ha impugnato la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'omessa applicazione della normativa generale di contenimento. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'ente previdenziale. La Suprema Corte ha chiarito che il regime di attesa annuale si applica a tutte le ipotesi generali e speciali di pensionamento, compresa la pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori con grave disabilità.
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Pensione di vecchiaia anticipata: stop al limbo senza stipendio
Un lavoratore invalido ha richiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. L'Inps e la Corte d'Appello sostenevano che la "finestra mobile" di dodici mesi (il periodo di attesa per l'erogazione) dovesse decorrere solo dopo la cessazione dell'attività lavorativa, costringendo il lavoratore a rimanere un anno senza stipendio e senza pensione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il differimento di dodici mesi decorre dalla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari. La cessazione del rapporto di lavoro è solo una condizione per l'effettivo pagamento della pensione alla fine del periodo di attesa. Di conseguenza, il lavoratore può continuare a lavorare durante l'anno di attesa. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Contribuzione volontaria: no al riscatto dopo 35 anni di stop
Un professionista chiedeva di riprendere il versamento della contribuzione volontaria all'INPS dopo trentacinque anni di interruzione, basandosi su un'autorizzazione del 1977, per ottenere la pensione in totalizzazione. La Corte d'Appello accoglieva la domanda, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, in caso di interruzione autonoma, la ripresa della contribuzione volontaria richiede il possesso dei requisiti di effettiva contribuzione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, secondo la legge vigente al momento della richiesta. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi dell'INPS e della Cassa di previdenza, cassando la sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Pensione di vecchiaia anticipata: stop ai pagamenti immediati
Una lavoratrice ha richiesto l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'ottanta per cento. La Corte d'appello ha riconosciuto il diritto alla prestazione dal mese successivo alla domanda amministrativa. L'INPS ha impugnato la decisione, sostenendo l'applicazione della cosiddetta finestra mobile, che prevede il differimento di dodici mesi per il pagamento del trattamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che lo slittamento annuale si applica anche ai lavoratori invalidi. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì alla finestra mobile
Una lavoratrice invalida oltre l'ottanta per cento ha richiesto l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata senza l'applicazione del differimento di dodici mesi, noto come finestra mobile. L'ente previdenziale si è opposto, sostenendo che lo slittamento si applica a tutte le pensioni di vecchiaia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che il rinvio della decorrenza previsto dalla legge si applica anche a chi beneficia del pensionamento anticipato per invalidità. Di conseguenza, la domanda della pensionata è stata definitivamente respinta, stabilendo che anche per questa categoria protetta opera lo slittamento di un anno per l'effettivo incasso dell'assegno.
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Pensione di vecchiaia anticipata: requisiti contro burocrazia
Un lavoratore ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'ottanta per cento. L'ente previdenziale ha calcolato la decorrenza del trattamento applicando la finestra mobile di dodici mesi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la posticipazione di dodici mesi deve essere calcolata dal momento in cui maturano tutti i requisiti di legge (età, contributi e invalidità) e non dalla successiva domanda amministrativa. Quest'ultima ha infatti una funzione meramente procedimentale per rendere esigibile il pagamento, ma non incide sulla nascita del diritto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Finestra Mobile Pensione Invalidi: Attesa di 12 Mesi Legittima
Una lavoratrice con invalidità superiore all'80% ha richiesto la pensione anticipata, ma l'Ente Previdenziale ha applicato un posticipo di 12 mesi basato sulla normativa della 'finestra mobile'. La lavoratrice ha contestato tale ritardo, sostenendo che non dovesse applicarsi alla sua categoria protetta. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale, stabilendo un principio importante: la finestra mobile pensione invalidi è una regola di portata generale. Poiché la legge non esclude esplicitamente questa categoria di pensionati, anche loro devono attendere 12 mesi prima di ricevere il primo assegno. Di conseguenza, la richiesta originaria della lavoratrice è stata respinta.
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Pensione per invalidità: la Cassazione impone 1 anno di attesa
Una lavoratrice con invalidità superiore all'80% si è vista negare l'immediato accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. L'Ente Previdenziale ha applicato una 'finestra mobile' di 12 mesi, posticipando l'erogazione. I giudici di merito avevano dato ragione alla lavoratrice, escludendo l'applicazione di tale attesa. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio importante: la finestra mobile di 12 mesi è una regola generale. Essa si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. Di conseguenza, l'Ente Previdenziale ha agito correttamente e la decorrenza della pensione deve essere posticipata di un anno.
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Pensione di vecchiaia anticipata e finestre mobili
La Corte di Cassazione ha stabilito che il meccanismo delle finestre mobili si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%. Nonostante la natura agevolata di tale prestazione, lo slittamento di dodici mesi previsto dalla normativa del 2010 ha portata generale. La decisione ribadisce che il differimento della decorrenza riguarda tutti i casi di accesso al pensionamento di vecchiaia previsti dagli ordinamenti specifici, inclusi quelli per soggetti fragili.
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Finestra mobile e pensione invalidità 80%
La Corte di Cassazione ha chiarito l'applicazione della finestra mobile per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%. Il caso riguardava la richiesta di una vedova per ottenere gli arretrati della pensione del coniuge defunto, sostenendo che lo slittamento di dodici mesi non dovesse applicarsi a chi beneficia dell'accesso anticipato per motivi di salute. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la norma del 2010 ha carattere generale. Pertanto, anche i soggetti fragili che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata devono attendere il periodo di dodici mesi prima di percepire l'assegno.
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Pensione di vecchiaia anticipata e finestre mobili
La Corte di Cassazione ha stabilito che il regime della finestra mobile, che prevede uno slittamento di dodici mesi per l'erogazione del trattamento, si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%. La decisione ribalta l'orientamento dei giudici di merito, confermando che la normativa del 2010 ha una portata generale. Nonostante il diritto all'anticipo per ragioni di salute, il legislatore non ha previsto deroghe specifiche per questa categoria, includendola nel meccanismo di differimento temporale comune alla generalità dei lavoratori dipendenti.
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Finestra mobile: guida alla pensione anticipata invalidi
La Corte di Cassazione ha stabilito che il meccanismo della finestra mobile si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori con invalidità superiore all'80%. Nonostante le riforme previdenziali del 2011 abbiano eliminato tale differimento per altre categorie, la disciplina del 2010 rimane valida per i soggetti svantaggiati che accedono al pensionamento anticipato per motivi di salute. La decisione conferma che la decorrenza del trattamento deve rispettare il periodo di attesa di dodici mesi previsto dalla legge.
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Finestra mobile: regole per la pensione invalidi
La Corte di Cassazione ha stabilito che il meccanismo della finestra mobile si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipata per i lavoratori con invalidità pari o superiore all'80%. Ribaltando la decisione della Corte d'Appello, i giudici hanno chiarito che il differimento di dodici mesi previsto dalla legge del 2010 non è stato rimosso per questa specifica categoria di pensionati dalle riforme successive. La decisione conferma un orientamento consolidato che include queste prestazioni nel regime delle decorrenze differite.
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Pensione anticipata invalidi: si applica la finestra?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28589/2024, ha stabilito che la cosiddetta "finestra mobile" di 12 mesi si applica anche alla pensione anticipata invalidi civili con una percentuale superiore all'80%. Ribaltando le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha affermato che la normativa sul differimento dell'accesso alla pensione ha una portata generale e include anche questa specifica categoria di lavoratori. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Pensione anticipata invalidi: si applica la finestra?
Un lavoratore con invalidità all'80% si era visto riconoscere dalla Corte d'Appello il diritto alla pensione anticipata senza l'applicazione della cosiddetta 'finestra mobile' di 12 mesi. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la finestra mobile si applica anche alla pensione anticipata invalidi, poiché la normativa che l'ha introdotta ha una portata generale e la successiva riforma Fornero non ha modificato questa specifica categoria. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello.
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