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D.L. n. 78 del 2010, art. 12

7 provvedimenti

Pensione anticipata di vecchiaia: finestra mobile confermata
Una lavoratrice invalida ha richiesto il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia. I giudici di merito hanno accolto la domanda, fissando la decorrenza del trattamento dal giorno della presentazione della richiesta amministrativa. L'ente di previdenza ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l'applicazione del meccanismo delle finestre mobili e del conseguente slittamento temporale del primo assegno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. Il regime di differimento temporale resta operativo per i trattamenti anticipati per invalidità, poiché la riforma pensionistica del 2011 non ha soppresso la finestra mobile per questa specifica categoria di lavoratori.
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Pensione anticipata invalidi: si applica la finestra?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28589/2024, ha stabilito che la cosiddetta "finestra mobile" di 12 mesi si applica anche alla pensione anticipata invalidi civili con una percentuale superiore all'80%. Ribaltando le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha affermato che la normativa sul differimento dell'accesso alla pensione ha una portata generale e include anche questa specifica categoria di lavoratori. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Pensione invalidità finestre mobili: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28572/2024, ha stabilito che il meccanismo della 'pensione invalidità finestre mobili', ovvero il differimento di 12 mesi per l'accesso alla pensione, si applica anche ai lavoratori con un'invalidità riconosciuta non inferiore all'80%. La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, riformando la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso tale categoria dal differimento. La motivazione si basa su un'interpretazione estensiva della norma del 2010, che prevede un'applicazione generalizzata delle finestre di accesso, e chiarisce che la successiva riforma Fornero non ha modificato questa specifica disciplina.
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Pensione invalidi: si applica la finestra mobile?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la cosiddetta "finestra mobile", ovvero il differimento di 12 mesi per l'accesso alla pensione, si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi con una percentuale superiore all'80%. La Corte ha chiarito che la normativa del 2010 ha un'applicazione generale, non escludendo questa categoria di lavoratori. La successiva riforma Fornero, che ha abolito le finestre dal 2012, non ha effetto retroattivo sui diritti maturati in precedenza. Di conseguenza, l'Ente previdenziale ha legittimamente richiesto il rispetto del periodo di attesa prima di erogare la prestazione.
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Pensione anticipata invalidi: si applica la finestra?
Un lavoratore con invalidità all'80% si era visto riconoscere dalla Corte d'Appello il diritto alla pensione anticipata senza l'applicazione della cosiddetta 'finestra mobile' di 12 mesi. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la finestra mobile si applica anche alla pensione anticipata invalidi, poiché la normativa che l'ha introdotta ha una portata generale e la successiva riforma Fornero non ha modificato questa specifica categoria. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello.
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Finestra mobile pensione: si applica agli invalidi?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22063/2024, ha stabilito che la cosiddetta finestra mobile pensione, ovvero il differimento di 12 mesi per l'accesso al trattamento pensionistico, si applica anche ai lavoratori con un'invalidità pari o superiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata. La Suprema Corte ha riformato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva escluso tale differimento, accogliendo il ricorso dell'ente previdenziale e affermando l'ampia portata applicativa della norma.
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Preavviso pensionamento pubblico: quando non è dovuto
Un dirigente pubblico ha citato in giudizio l'Amministrazione per aver ricevuto con grave ritardo la comunicazione di rigetto della sua istanza di permanenza in servizio. Tale ritardo, a suo dire, gli avrebbe causato un danno economico, impedendogli di dimettersi in tempo utile per ottenere la buonuscita in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel pubblico impiego contrattualizzato la cessazione del rapporto per raggiungimento dei limiti di età è automatica e non è soggetto a un obbligo di preavviso pensionamento pubblico da parte del datore di lavoro. La gestione del rapporto segue le norme del diritto privato, non quelle del procedimento amministrativo.
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