Un contribuente è stato accertato per fondi non dichiarati all'estero, emersi dalla "Lista Falciani", per l'anno 2007. L'Agenzia delle Entrate ha applicato una presunzione legale retroattiva introdotta nel 2009. La Corte di Cassazione ha stabilito che la presunzione di reddito, essendo di natura sostanziale, non può essere retroattiva. Tuttavia, ha confermato la retroattività delle norme procedurali che raddoppiano i termini per l'accertamento. Le sanzioni raddoppiate sono state annullate in base al principio del 'favor rei', con rinvio per il ricalcolo.
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