La Corte di Cassazione ha annullato un accertamento fiscale a carico di una società. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'uso di fatture soggettivamente inesistenti, sostenendo che i lavori fossero stati eseguiti da soggetti diversi da quelli che avevano emesso i documenti. Il giudice d'appello, però, aveva basato la sua condanna ritenendo le operazioni 'oggettivamente' inesistenti, cioè mai avvenute. La Cassazione ha stabilito che il giudice non può modificare l'oggetto della contestazione fiscale, violando il 'principio della domanda'. Di conseguenza, ha dato ragione al contribuente, annullando la sentenza e rinviando il caso a un nuovo giudice.
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