La Ricorrente ha consegnato 50.000 euro al Controricorrente per un investimento comune, ma quest'ultimo ha intestato le quote solo a se stesso, venendo poi condannato penalmente per appropriazione indebita. Nei gradi di merito, la richiesta di restituzione della somma è stata respinta perché i giudici hanno ritenuto inammissibile la prova testimoniale sul passaggio di denaro, applicando i limiti di valore previsti per i contratti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la prova testimoniale è pienamente ammissibile. Infatti, l'accordo contrattuale non era la fonte del diritto alla restituzione, ma solo lo sfondo storico di un fatto illecito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello.
Continua »