Una società in liquidazione ha proposto un concordato preventivo basato sulla cessione dei beni, offrendo ai creditori chirografari una percentuale di soddisfacimento irrisoria, pari allo 0,74%. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta e pronunciato il fallimento, decisione confermata dalla Corte d'Appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che una percentuale di pagamento così minima svuota di significato la procedura. La proposta di concordato preventivo deve infatti avere una causa concreta, ovvero garantire una reale, seppur minima, utilità economica ai creditori. Offerte meramente simboliche equivalgono alla totale mancanza di una proposta, rendendo legittimo il controllo del giudice sulla fattibilità del piano.
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