Una società radiofonica italiana chiede di registrare il marchio 'RTL 102.5 GROOVE'. Un'azienda tedesca, titolare di marchi anteriori contenenti la sigla 'RTL', si oppone per rischio di confusione. La Corte di Cassazione dà ragione all'azienda italiana, applicando il principio della **preclusione per coesistenza marchi**. Secondo i giudici, la convivenza pacifica e pluridecennale di due 'famiglie di marchi' che usano lo stesso elemento 'RTL' ha permesso al pubblico di distinguerle nettamente. Questa coesistenza di fatto ha neutralizzato il rischio di confusione, rendendo legittima la nuova registrazione. La lunga presenza sul mercato ha creato identità autonome e riconoscibili, superando la mera somiglianza dei segni.
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