Un ex concessionario ha accusato la societa proprietaria del marchio e il nuovo distributore di aver compiuto atti di concorrenza sleale parassitaria alla scadenza del contratto di licenza. Secondo l'accusa, i rivali avrebbero sottratto l'intera rete produttiva, la lista dei clienti, gli agenti di commercio e i dipendenti chiave, oltre ad aver copiato il sistema informatico gestionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex licenziatario. I giudici hanno chiarito che il riutilizzo di fornitori di pubblico dominio nel distretto industriale, la continuita della rete clienti prevista per contratto e il lecito passaggio di personale non configurano la concorrenza sleale parassitaria, specialmente in assenza della prova di una condotta preordinata a danneggiare la struttura aziendale del concorrente.
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