La concorrenza sleale agisce anche tramite terzi
La competizione commerciale deve seguire regole di correttezza. A volte, però, gli attacchi non provengono direttamente da un’azienda rivale, ma da figure esterne che agiscono nel suo interesse. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio un caso di concorrenza sleale del terzo, chiarendo i confini della responsabilità di chi, pur non essendo un imprenditore concorrente, danneggia un’azienda a vantaggio di un’altra. La vicenda dimostra come la legge tuteli le imprese da queste pratiche scorrette, anche quando sono difficili da inquadrare.
I fatti: una nuova cooperativa e vecchi rancori
La storia inizia con due cooperative operanti nello stesso settore. Una dirigente di lungo corso della prima cooperativa decide di lasciarla. Poco dopo, fonda una nuova cooperativa che opera nello stesso mercato, diventandone presidente. Questa nuova realtà aziendale nasce, secondo l’accusa, sottraendo risorse vitali alla prima. Le azioni contestate sono due. In primo luogo, l’ex dirigente invia SMS ingannevoli ai soci della sua vecchia azienda, comunicando un falso cambio di sede per indurli a passare alla nuova cooperativa. L’operazione ha successo e ben 180 soci cambiano schieramento. In secondo luogo, contatta l’azienda fornitrice di un software gestionale cruciale e, con comunicazioni non veritiere, riesce a far intestare la licenza d’uso, prima appartenente alla vecchia cooperativa, alla sua nuova società.
L’accusa di concorrenza sleale del terzo
La cooperativa danneggiata ha citato in giudizio sia la nuova azienda concorrente sia la sua ex dirigente. L’accusa era chiara: concorrenza sleale. La difesa dell’ex dirigente si basava su un punto apparentemente solido: lei, come persona fisica, non era un’imprenditrice in concorrenza con la sua ex azienda. Pertanto, non poteva essere accusata di un illecito tipico dei rapporti tra imprese. Sosteneva, in pratica, di non avere la ‘legittimazione passiva’, cioè di non essere il soggetto a cui la legge imputa quel tipo di responsabilità. Questa difesa mirava a scindere la sua responsabilità personale da quella della nuova cooperativa che presiedeva.
Le motivazioni: la responsabilità del terzo e l’illecito di pericolo
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la linea difensiva, stabilendo principi giuridici molto chiari. I giudici hanno confermato che la concorrenza sleale del terzo è una fattispecie riconosciuta e punibile. Non è necessario essere un imprenditore per essere responsabili. È sufficiente che esista una ‘relazione di interessi’ tra l’autore dell’atto (il terzo) e l’imprenditore che ne trae vantaggio. In questo caso, l’ex dirigente era la presidente della nuova cooperativa, quindi agiva palesemente nel suo interesse. Inoltre, la Corte ha ribadito che la concorrenza sleale è un ‘illecito di pericolo’. Questo significa che per ottenere una condanna non è necessario dimostrare di aver subito un danno economico preciso e quantificato. Basta provare che le azioni scorrette erano ‘potenzialmente’ idonee a danneggiare l’azienda concorrente, ad esempio sviando la clientela o, come in questo caso, i soci. Lo storno di 180 soci e la sottrazione di una licenza software erano atti intrinsecamente capaci di causare un danno.
Le conclusioni: condanna senza risarcimento, ma con sanzione
L’esito finale della vicenda è emblematico. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell’ex dirigente e della sua nuova cooperativa per gli atti di concorrenza sleale. Tuttavia, ha anche confermato la decisione dei giudici precedenti di non concedere un risarcimento economico. Il motivo non era l’assenza di un danno, ma il fatto che la cooperativa danneggiata non era riuscita a provarne l’esatto ammontare, ad esempio depositando i bilanci che mostrassero il calo dei ricavi. Nonostante ciò, la condanna non è stata priva di conseguenze. I giudici hanno applicato un’altra sanzione prevista dalla legge: la pubblicazione della sentenza. Questo strumento serve a informare il mercato della scorrettezza subita e a ripristinare la reputazione dell’impresa danneggiata. L’ex dirigente e la sua azienda sono state inoltre condannate a pagare tutte le spese legali del processo.
Una persona fisica, non imprenditrice, può essere accusata di concorrenza sleale?
Sì, se agisce nell’interesse di un’azienda concorrente per danneggiarne un’altra. In questo caso si parla di ‘concorrenza sleale del terzo’ e la persona risponde in solido con l’impresa che ha beneficiato della sua azione.
Per vincere una causa di concorrenza sleale è obbligatorio dimostrare un danno economico preciso?
No, non sempre. La concorrenza sleale è un ‘illecito di pericolo’, quindi è sufficiente dimostrare che le azioni del concorrente erano idonee a causare un danno, come lo sviamento di clientela, anche se non si riesce a quantificare la perdita economica esatta.
Cosa succede se viene accertata la concorrenza sleale ma non viene concesso un risarcimento del danno?
Il giudice può comunque applicare altre sanzioni. Una delle più comuni è l’ordine di pubblicare la sentenza su quotidiani o riviste di settore, una misura che serve a ripristinare la reputazione dell’azienda danneggiata e a sanzionare pubblicamente il concorrente sleale.