Il Richiedente è stato condannato nei primi gradi di giudizio per aver omesso di indicare, in una domanda di iscrizione a un elenco pubblico, una precedente condanna a un anno di reclusione per patteggiamento. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno chiarito che, secondo la normativa vigente, il cittadino che presenta una dichiarazione sostitutiva non è tenuto a indicare i provvedimenti di patteggiamento sotto i due anni di pena, poiché questi non compaiono nel certificato del casellario giudiziale destinato ai privati. Di conseguenza, non si configura alcuna falsa dichiarazione sostitutiva.
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