Un automobilista, fermato per un controllo, fornisce alla Polizia generalità false per eludere sanzioni. Successivamente, rivela la sua vera identità. La Corte di Cassazione lo condanna per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). La sentenza stabilisce un principio chiaro: il reato si perfeziona nel momento esatto in cui la bugia viene detta, perché è destinata a finire in un verbale. La successiva ritrattazione è irrilevante. La Corte distingue questa condotta, più grave, dalla semplice dichiarazione mendace (art. 496 c.p.), confermando che l'intenzione di ingannare un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è l'elemento decisivo.
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