La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale (Art. 495 c.p.), dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e la congruità della pena, ma la Suprema Corte ha ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità. Inoltre, la determinazione della pena, se fissata al minimo edittale e adeguatamente motivata, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata se priva di vizi logici.
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