Una società, dopo l'approvazione di un concordato preventivo, è stata dichiarata fallita per l'incapacità di far fronte a nuovi debiti e per un conclamato stato di insolvenza. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'impresa e chiarendo le condizioni per il cosiddetto 'fallimento omisso medio'. La Corte ha stabilito che, di fronte a un'insolvenza manifesta successiva all'omologa, è possibile procedere alla dichiarazione di fallimento senza dover prima risolvere formalmente l'accordo di concordato, specialmente quando l'inadempimento rende oggettivamente impossibile l'attuazione del piano.
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