Un automobilista ricorre in Cassazione dopo che la sua richiesta di risarcimento per l'incendio della propria auto, causato da un presunto componente difettoso, era stata respinta in appello per prescrizione. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo la distinzione tra la garanzia per vizi della vendita (che copre il danno al prodotto stesso) e la responsabilità del produttore (che copre danni a persone o altre cose). Poiché il danno era limitato all'auto, la disciplina applicabile era quella della garanzia, ormai prescritta. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alla prova del difetto, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice e autonoma motivazione.
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