Lo Straniero ha impugnato il decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di permanenza, lamentando la mancata convocazione del nuovo difensore di fiducia. Quest'ultimo era stato nominato tramite una procura inviata via posta elettronica certificata (PEC). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che all'epoca dei fatti (giugno 2020) il deposito telematico degli atti non era consentito nei procedimenti civili davanti al Giudice di Pace, né dalla normativa ordinaria né da quella emergenziale per la pandemia. Di conseguenza, la trasmissione via PEC della nomina era inefficace e l'ufficio giudiziario non era tenuto a considerare il nuovo avvocato, rimanendo valida la convocazione del precedente difensore.
Continua »