Due dipendenti postali, una direttrice e una funzionaria, erano accusate di aver sottratto ingenti somme di denaro. Inizialmente accusate di peculato, il giudice dell'udienza preliminare aveva riqualificato il fatto in appropriazione indebita. Al dibattimento, il Pubblico Ministero ha proposto la modifica dell'imputazione per contestare nuovamente il reato più grave di peculato. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile questa modifica, dichiarando prescritti i reati minori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, stabilendo che la modifica dell'imputazione è un potere esclusivo del Pubblico Ministero. Il giudice non può esercitare un controllo preventivo su tale scelta, anche se comporta un peggioramento per l'imputato. La sentenza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale per riprendere il processo dall'accusa di peculato.
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