Il Lavoratore, socio di una cooperativa, veniva escluso dalla società e licenziato. La Corte d'Appello dichiarava illegittimi tali provvedimenti, ordinando la reintegra e il risarcimento. L'Azienda proponeva ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, l'Azienda presentava formale rinuncia al ricorso, accettata dal Lavoratore. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, escludendo la condanna alle spese e il pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto.
Continua »